Studente-atleta viene bocciato, fa ricorso al TAR, ma lo perde

I giudici: “Preparazione insufficiente, la bocciatura non ha intento punitivo”

La contestazione della famiglia si è giocata soprattutto sulle regole del Piano Formativo Personalizzato dedicato agli studenti atleti e sulle modalità con cui sono state calcolate le assenze dovute agli sport. Nel ricorso, gli avvocati hanno puntato il dito contro la presunta carenza motivazionale alla base della bocciatura, la mancata sospensione del giudizio e l’assenza di un preavviso concreto alla famiglia sul rischio di esclusione dal terzo anno. Sono entrate in gioco anche le modalità di attivazione dei corsi di recupero e la valutazione sulla condotta, con l’indicazione che alcune verifiche sono state calendarizzate in sovrapposizione, rendendo difficile una preparazione adeguata.

Il TAR Sicilia, con la sentenza n.2087/2025, depositata lo scorso 25 settembre, ha messo in evidenza un principio cruciale: le assenze legate all’attività agonistica non sono state contabilizzate nel monte ore che avrebbe potuto impedire l’ammissione agli scrutini. Il cuore della decisione è stato attribuito agli ostacoli nella crescita autonoma e nell’acquisizione di conoscenze, diritto che la scuola deve garantire a tutti gli studenti.

Il giudice ha ribadito che, nel registro elettronico, le famiglie trovano tutte le informazioni previste dalla normativa e che il giudizio di non ammissione non è influenzato da intenti punitivi, ma da una riscontrata insufficiente preparazione. Non sono state accolte le argomentazioni sulla presunta illogicità dei voti e sulle omissioni delle attività di recupero; così il tribunale ha stabilito il rigetto del ricorso e la condanna al rimborso delle spese processuali.

(Fonte: Orizzontescuola.it)

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